Nuova CIG in deroga: quali sono le condizioni per poterla utilizzare
29 Maggio 2023 - Lavoro e previdenza
Il Governo, con il decreto Lavoro, ha introdotto una possibile richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga riferita a eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione. Destinatarie della misura sono le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale ovvero che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione. Per la fruizione occorre, tuttavia, rispettare alcune condizioni: il completo utilizzo degli ammortizzatori ordinari e straordinari di cui al D.Lgs n. 148/2015 e che la motivazione alla base della richiesta della deroga sia riferibile alla salvaguardia del livello occupazionale. Dalla lettura dell’art. 30 del D.L. n. 48/2023 emergono alcune questioni operative.
Le novità del decreto Lavoro per la cassa integrazione
Il decreto Lavoro, quasi in continuità con le precedenti norme in materia, identifica come destinatari della cassa in deroga quelle aziende “che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale” ovvero “che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione” inizialmente previsti per ragioni afferenti ad una prolungata indisponibilità dei locali aziendali e, in ogni caso, per cause non imputabili al datore di lavoro.
Analogamente alle previsioni di cui al 2014 e in linea con la finalità dello strumento, vengono ammesse a tale beneficio esclusivamente le società che abbiano fronteggiato, per cause non imputabili all’imprenditore, situazioni “di perdurante crisi aziendale”. Forse, chissà, anche a causa del COVID.
Oltre alle condizioni soggettive per l’utilizzo di questo intervento di sostegno al reddito (perdurante crisi aziendale, non essere stati in grado di dare completa attuazione, nel 2022, ai piani di riorganizzatone e ristrutturazione), i datori di lavoro che potranno azionarlo dovranno dimostrare:
1) il completo utilizzo degli ammortizzatori ordinari e straordinari di cui al D.Lgs n. 148/2015. In tal senso deve rilevarsi come l’art. 30 in parola autorizzi il Ministero a concedere “in deroga agli articoli 4 e 24 del D.Lgs n. 148/2015” (ovvero terminati i n. 24 mesi e/o n. 36 mesi, a seconda della presenza del contratto di solidarietà, nell’arco di un quinquennio mobile) il sostengo al reddito previsto dal decreto Lavoro;
2) che la motivazione alla base della richiesta della deroga in trattazione sia riferibile ad un interesse superiore, ovvero “salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti”.
Non solo: per quanto il trattamento derogatorio sia previsto con termine al 31 dicembre 2023, il dossier della Camera Senato del 09 maggio 2023 n°685, già ritiene possibile ammettere “in continuità con le tutela già autorizzate e, quindi, anche con effetto retroattivo” l’utilizzo della cassa derogatoria (nel limite delle risorse stanziate).
Questioni operative
La lettura dell’art. 30 del decreto Lavoro ci consente, considerate le esperienze pregresse, di ritenere fondamentali i futuri chiarimenti che dovranno, giocoforza, essere pubblicati dal Ministero del Lavoro.
Basti pensare a questo:
1) La cassa in deroga di cui al decreto in discussione è richiedibile da ogni impresa (anche qualora, cita la norma, si “trovi in stato di liquidazione”).
2) Non solo. L’art 30 in parola sembra non considerare le prerogative disposte da un’altra norma, eccezionale ma reiterata nel tempo (da ultimo con la Legge n. 197/2022 art 1 comma 329 per quanto al 2023), ovvero il D.L. n. 109/2018 art. 44 (decreto Genova).
Attendiamo dunque i chiarimenti necessari.