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Microcredito Bancario: Online il facsimile del business plan dal CNDCEC

30 Maggio 2019 - Finanziamenti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’idea di voler sostenere i colleghi più giovani, ha realizzato un documento Excel per stendere in modo più agevole un business plan da poter utilizzare nella fase di richiesta di microcredito bancario. L’ambito della microfinanza è senza dubbio un settore dove indirizzare la propria attività professionale.

Il documento nasce dal Protocollo d’Intesa sottoscritto l’anno scorso tra Consiglio nazionale dei commercialisti e la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali e Artigiane al fine di instaurare una collaborazione tra banche e professionisti.

Il modello di business plan messo a disposizione è un modello fac-simile da implementare con le specifiche esigenze di ogni cliente.

È composto da:

  • Parte descrittiva: va presentata l’azienda, la mission, l’analisi del mercato e l motivazione della richiesta di finanziamento, la fattibilità tecnica del piano;
  • Tabelle: in cui riportare lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio riclassificato, il quadro di sintesi, i parametri di previsione, lo stato patrimoniale e conto economico previsionali.

Sono state messe a disposizione delle guide che permetteranno uno svolgimento uniforme dell’attività di assistenza e monitoraggio da parte dei commercialisti per tutti i lavoratori autonomi, imprese e società che richiederanno finanziamenti di microcredito bancario:

IL MICROCREDITO – ex art.111, T.U. BANCARIO

Soggetti beneficiari

(Titolo I art.1, comma1 D.M. n.176 del 17/10/2014):

Rientra nell’attività di micro-credito disciplinata dal Titolo I del D.M. n. 176 del 17/10/2014 l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di micro-impresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti (Titolo I art.1, comma2 D.M. n.176 del 17/10/2014):

  1. a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
  2. b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
  3. c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
  4. d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Finalità dei finanziamenti

(Titolo I art.2, comma1 D.M. n.176 del 17/10/2014)

La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

  1. a) all’ acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di micro-leasing finanziario;
  2. b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
  3. c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
  4. d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

(Titolo I art.2, comma2 D.M. n.176 del 17/10/2014)

L’operatore verifica l’effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio

(Titolo I art.3, comma1 D.M. n.176 del 17/10/2014)

L’operatore di micro-credito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

  1. a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all’analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell’attività;
  2. b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
  3. c) formazione sull’uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell’attività;
  4. d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l’effettuazione di studi di mercato;
  5. e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
  6. f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
  7. g) supporto all’individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell’implementazione del progetto finanziato.

(Titolo I art.3, comma 2 D.M. n.176 del 17/10/2014)

In deroga al comma 1, l’operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l’altro, l’obbligo di riferire periodicamente all’operatore l’andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti

(Titolo I art.4, commi 1,2 D.M. n.176 del 17/10/2014)

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati

intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di micro-credito.

L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

(Titolo I art.4, commi 3,4 D.M. n.176 del 17/10/2014)

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Allegati:

Bozza business plan

Microcredito ex art. 111 TUB – Linee guida

Protocollo Intesa Federcasse CNDCEC

Decreto 17 ottobre 2014 microcredito

Decreto 24 dicembre 2014 Microcredito FDG

Decreto 18 marzo 2015 Microcredito FDG