Le aliquote per l’anno 2020 alla Gestione Separata Inps
14 Febbraio 2020 - Lavoro e previdenza
Nella recente circolare 12/2020 l’Inps ha reso note le aliquote contributive da applicare per l’anno 2020 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.
Collaboratori e figure assimilate:
- l’articolo 2, comma 57, L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995 (quali, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26…,) l’aliquota contributiva e di computo viene stabilita per l’anno 2020 al 33%;
- la L. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.
La circolare Inps 12/2020 ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore, pari allo:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 D.M. 12.07.2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, L. 296/2006.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2020 è stabilita al 24%.
Professionisti:
- l’articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2020, è stabilita al 24%.
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2020, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti | Aliquota 2020 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Collaboratori e figure assimilate | Aliquota 2020 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che, per l’anno 2020, è stato fissato ad euro 103.055, mentre il reddito minimale per l’accredito contributivo ammonta ad euro 15.953.
La circolare 12/2020 dell’Inps ricorda infine che, come disposto dall’articolo 51 Tuir, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargato).
Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno d’imposta 2019 (peraltro non variate rispetto a quelle in vigore per l’anno 2020).